lunedì 17 ottobre 2011
Posso camminare? No, c'è la bancarella.
Dal Regolamento Viario Urbano del Comune di Roma:
Parte III punto 8.1
MARCIAPIEDI E MARCIAPIEDI PROTETTI
[...]
Le occupazioni permanenti di sede stradale (vedi anche Parte VIII) debbono comunque consentire, ai sensi dell'art. 20, c. 3 del D. Lgs. 285/92 NCDS, che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
Parte IX punto 20.4
PUNTI DI VENDITA PER IL COMMERCIO AMBULANTE
Le aree destinate al commercio ambulante sono stabilite dalle relative Determinazioni Dirigenziali.
Nelle revisioni periodiche della localizzazione delle aree destinate al commercio ambulante, in attuazione del presente PGTU, si dovrà verificare che gli spazi siano tali da determinare il minore impatto possibile sulla circolazione veicolare (movimenti e soste), nonché tali da garantire la massima fruibilità e sicurezza ai flussi pedonali.
Dal Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche (delibera di Consiglio Comunale n. 35/2006)
CAPO II ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA FUORI MERCATO
Art. 13 – Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato
[...]
Tutti gli operatori commerciali su area pubblica fuori mercato devono rispettare,
oltre alle eventuali discipline speciali stabilite per le differenti tipologie, le seguenti regole generali:
[...]
2. è fatto divieto assoluto di appendere merci od altro agli ombrelloni di copertura od alle tende mantovane o pensiline, ad eccezione dei posteggi ubicati nel raggio di
metri 50 dai mercati giornalieri;
[...]
I posteggi, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, non possono avere dimensioni superiori a 12 mq.;
Art. 16 – Dimensioni del banco di vendita
Il banco di vendita per le rotazioni del settore merci varie (battitori piazzisti, A, B, Integrativa e C), deve essere di mq. 12. Le suddette dimensioni, che di norma sono metri 4,00 parallelamente al marciapiede e m. 3,00 perpendicolari al marciapiede, dovranno essere modificate in relazione alle caratteristiche dell’area di sosta rispetto alla quale dovrà essere garantita una corsia per il transito pedonale non inferiore a metri 2,00.
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